Giu 20, 2025
Principali disposizioni e termini di recepimento della Direttiva Europea 2023/2668/UE

Entro il 21 dicembre 2025 gli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti ad attuare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2668 – 2023/2668/UE, approvata il 22 novembre 2023, che ha modificato la Direttiva 2009/148/CE inerente la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro. 

La Direttiva 2023/2668/UE si compone di quattro articoli, il primo contiene le modifiche alla Direttiva 2009/148/CE composta da 26 articoli e tre allegati, mentre il secondo introduce disposizioni relative al suo recepimento. 

In luogo dei 26 articoli della Direttiva 2009/148/CE modificata, la Direttiva 2023/2668/UE racchiude nel primo articolo, le seguenti modifiche: 

  • all’articolo1: stabilisce che laddove siano più favorevoli alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sul lavoro si applicano le disposizioni inerenti la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro. 

 

  • all’articolo 2: indica con il termine “Amianto” i silicati fibrosi (actinolite d’amianto, grunerite d’amianto (amosite), antofillite d’amianto, crisotilo d’amianto, crocidolite d’amianto e tremolite d’amianto) e richiama la loro classificazione sostanze cancerogene di categoria 1 A” a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento. 

 

  • all’articolo 3: prevede la valutazione del rischio di esposizione alla polvere di amianto e la priorità alla rimozione dell’amianto rispetto ad altre forme di manipolazione. Limita  inoltre, l’applicazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità. 

 

  • all’articolo 4: prevede, a corredo della notifica, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell’ultima valutazione della loro salute. 

 

  • all’articolo 6: prevede che l’esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto sul luogo di lavoro sia ridotta al minimo e in ogni caso al più basso valore tecnicamente possibile al di sotto del pertinente valore limite fissato all’articolo 8, attraverso specifiche misure di prevenzione. 

 

  • all’articolo 7: stabilisce la misurazione delle fibre di amianto tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati; inoltre stabilisce la misurazione delle fibre di amianto nell’aria anche per le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), a decorrere dal 21 dicembre 2029.». 

 

  • all’articolo 8: prevede i seguenti termini e valori limite di esposizione: 

 

 

TERMINI 

 

VALORE LIMITE 

 

I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a: 

 

Fino al 20 dicembre 2029 

 

0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. 

 

Entro il 21 dicembre 2029 

 

a) 0,01 fibre per cm3 , misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all’articolo 7, paragrafo 7, secondo comma (fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri) 

 

b) 0,002 fibre per cm3 , misurata in rapporto a una TWA di 8 ore 

 

 

  • all’articolo 10: prevede in particolare la cessazione immediata dei lavori a seguito del superamento del valore limite prefissato dall’art.8, o nel caso in cui vi sia motivo di ritenere che siano stati disturbati materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori in modo tale da sprigionare polvere di amianto. 

 

  • all’articolo11: stabilisce che prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione in locali costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto degli Stati membri relativo all’amianto, i datori di lavoro adottano ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto. 

 

  • all’articolo 18 quater: stabilisce che la Commissione valuti, nel contesto della prossima valutazione a norma dell’articolo 22, se vi sia la necessità di aggiornare l’elenco dei silicati fibrosi di cui all’articolo 2 alla luce delle conoscenze scientifiche, nonché la necessità di misure supplementari per garantire la protezione dall’esposizione secondaria all’amianto sul luogo di lavoro. 

 

  • all’allegato I punto 1: chiarisce che in base alle attuali conoscenze, l’esposizione alle fibre libere di amianto può almeno provocare, l’asbestosi, il mesotelioma, il cancro del polmone, il cancro gastrointestinale, nonché il cancro della laringe, il cancro delle ovaie e le malattie pleuriche non maligne; 

L’articolo 2 della Direttiva 2023/2668/UE: 

  • al punto 1): prevede che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 dicembre 2025 e comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. 

 

 

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Link alle Direttive: 

 

DIRETTIVA (UE) 2023/2668 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302668 

 

DIRETTIVA 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0148 

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